Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“EticamentE – Competere in modo sostenibile”

Organizzazione Di Volontariato ai sensi del D. LGS. 117/2017

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO ASSOCIATIVO

ART. 1) COSTITUZIONE

è costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s. m. i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Eticamente-  Competere in modo sostenibile” Organizzazione di Volontariato che assume la forma giuridica di associazione.

L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico successivamente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

ART. 2) SEDE LEGALE

L’Associazione ha sede legale a Perugia, Via Francesco Maturanzio n. 30 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto ma comporterà l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA’ (modificato)

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l’Associazione ha come scopo associativo la promozione della responsabilità sociale d’impresa.

Per responsabilità sociale d’impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) si intende l’integrazione di preoccupazioni di natura etica all’interno della visione strategica d’impresa ed, più chiaramente, una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone ed ambiti di attività. L’Associazione inoltre favorisce la diffusione della cultura del welfare aziendale e di comunità. L’Associazione esercita le proprie attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017.

In particole l’Associazione potrà curare attraverso la diffusione della CSR le seguenti attività:

  1. Educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  2. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente
  3. e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
    attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
    e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  6. beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
    svantaggiate o di attività di interess generale a norma del presente articolo;
  7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
    degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Allo scopo di realizzare le finalità associative l’Associazione potrà:

  1. costituire Comitati scientifici composti da esperti, manager ed imprenditori
  2. promuovere attività di comunicazione e di divulgazione
  3. progettare ed erogare formazione nell’ambito della CSR
  4. ricercare fondi per il finanziamento delle attività
  5. erogare servizi alle imprese che attuano iniziative di CSR
  6. favorire la creazione di reti tra imprese, associazioni, docenti scolastici ed altri soggetti interessati alla CSR.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI – VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità Civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
    1. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti i soci regolarmente iscritti nell’apposito libro da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITà AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi alla qualifica di socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
    1. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

Il socio può sempre recedere in ogni momento dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
    1.   quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, secondo comma del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli soci, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
    1. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
    1. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
    1. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
    1. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
    1. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
    1. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione
    • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

 L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 del Codice Civile.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell’assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due soci.

 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) dei soci in prima convocazione e con la presenza della metà più uno dei soci in seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall’Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

 Il Consiglio Direttivo:

  1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
    1. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    1. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    1. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
    1. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
    1. delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea dei soci);
    1. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
    1. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    1. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
    1. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, libro dei soci) e cura la corrispondenza dell’associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO

 L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo:

– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
    1. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari dei soci;
    1. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
    1. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    1. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
    1. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
    1. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
    1. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
    1. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 25) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA

 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

 Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

– Libro dei soci

– Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

I soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta; La richiesta dei soci deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) dei soci.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Perugia, 24 marzo 2021

I soci fondatori

Vincenzo Silvestrelli           _____________________________________________

Mariangela Musolino           _____________________________________________

Alessandro Ricci                 _____________________________________________

Raffaele Iannuzzi               _____________________________________________

Ferdinando Costantino          _____________________________________________

Alessia Marta                     _____________________________________________

Francesco Forlin                 _____________________________________________

Andrea Piccolino Bonfort          i_____________________________________________